Art. 9.

      1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato di trenta unità.
      2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è incrementata la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, istituita ai sensi dell'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nei limiti dell'aumento di cui al comma 1.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.